L'autoconvocazione dell'assemblea: art 66 disp. att. C.c.
- condominio98
- 24 feb 2022
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L'autoconvocazione dell'assemblea di condominio è quella procedura di convocazione che comunemente individua le ipotesi di convocazione della riunione eseguita direttamente da uno o più condòmini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell'edificio.
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Autoconvocare l’assemblea dei condomini è la conseguenza della inoperosità dell’Amministratore a seguito di richieste dei condomini;
Questo si verifica quando l’Amministratore non procede a convocare l’Assemblea richiesta da almeno 2 condomini o più di due che siano in possesso di almeno 166 millesimi.
Di seguito chiariamo l’obbligatorietà dei condomini ad avvisare anche l’Amministratore nel caso in cui si proceda ad autoconvocare l’Assemblea dei condomini.
Se la risposta sarà affermativa chiariremo in questa sede anche quali saranno le conseguenze della omessa comunicazione / convoca dell’Amministratore.
L'autoconvocazione è disciplinata dall'art. 66 disp. att. c.c. dove al 1° comma recita "
Per completezza di informazioni tutti i condomini devono essere avvisati almeno 5 giorni prima della stessa con esplicita indicazione dell’ordine del giorno.
Senza questo avviso, l’Assemblea non può deliberare e si rischia l’impugnazione della delibera in Tribunale.
La convocazione deve avvenire tramite raccomandata, PEC, fax o consegna a mano.
Si parla in questo caso di annullabilità della delibera condominiale.
E' disciplinata dall'art. 66 disp. att. c.c. dove al 1° comma recita "L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione".
La partecipazione dell’Amministratore non è obbligatoria, questo perché l’organo decisionale è l’Assemblea condominiale e non l‘Amministratore.
Pertanto si può procedere all’acquisizione della delibera anche in assenza dell’Amministratore.
Nel caso di autoconvocazione, inoltre, non ci sono obblighi di avviso nei riguardi dell’amministratore stesso sulla data dell’assemblea; ovvio che la delibera acquisita dovrà esser comunicata all’Amministratore il quale, secondo la legge, ha l’obbligo di renderla esecutiva.
Ma allora quali sono le conseguenze dell’omessa comunicazione dell’autoconvocazione all’Amministratore?
La risposta è semplice: ci saranno conseguenze solo nel caso in cui l’Amministratore è anche un condomino, in quel caso infatti, non essendo convocato la delibera può essere impugnata entro 30 gg dalla data
Pertanto la delibera acquisita è valida e legittima.
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